Matrimoni, divorzi, passaggio generazionale: i rapporti patrimoniali della famiglia

a cura di Daniela Versace - foto Tornaghi

Una famiglia può essere intesa come sistema di relazioni, e quindi di rapporti giuridici, sottoposti dunque a interventi normativi dedicati.
Pertanto occorre conoscerne l’evoluzione storica, culturale e sociale.
Ne ha parlato a lungo Cristina Rossello, avvocata patrimonialista nei workshop Famiglia & rapporti patrimoniali, tenutisi il 4 il 5 e il 6 aprile a Brescia nel corso del Festival Family Business, sexconda edizione, ideata e condotta da Maria Silvia Sacchi, con il Corriere della Sera, l’università Bocconi e l’Associazione delle Aziende Familiari.
Il Workshop ha trattato l’analisi degli orientamenti della giurisprudenza: «Le prime vere e proprie aperture al concetto di famiglia non più fondata sul matrimonio si riscontrano solo nei primi anni duemila e nelle decisioni della Corte di Cassazione, che per prima ha dunque riconosciuto effetti giuridici alle situazioni soggettive di convivenza, attribuendo loro il crisma della giuridicità», ha spiegato l’avvocata. Lo sguardo è stato poi rivolto al concetto di famiglia secondo il legislatore europeo.

Cirinnà e altre leggi
L’applicazione delle norme comunitarie in materia di famiglia è stata declinata secondo l’impostazione propria di ogni singolo Stato dell’Unione: «Presi poi in considerazione i più recenti interventi normativi presentati dal nostro legislatore sotto forma di leggi speciali. Si pensi alla Legge Cirinnà con la quale si inizia a riconoscere sul piano normativo un vero e proprio rilievo giuridico alle quelle formazioni familiari definite unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto». Si sono trattati i rapporti patrimoniali che necessariamente si instaurano al costituirsi di un nucleo familiare: dal principio della solidarietà economica fra i coniugi al regime legale che governa i rapporti patrimoniali fra coniugi e le uniche forme alternative previste sul piano normativo per regolarne i rapporti economici (separazione dei beni, comunione convenzionale, fondo patrimoniale, criteri legali di distribuzione fra i coniugi della ricchezza acquisita dopo il matrimonio, assegno di mantenimento a seguito della separazione e quello di divorzio a seguito dello scioglimento del matrimonio).

La continuazione della stirpe
Si è trattato poi l’importante tema della prova della «non indipendenza economica» introdotta dalla giurisprudenza, quello relativo ai criteri legali di distribuzione della ricchezza dopo la costituzione dell’«unione civile» nel caso di separazione, e quello inerente i criteri di distribuzione della ricchezza acquisita dopo la stabile convivenza more uxorio; della quale si dirà che non ha tutela legale bensì solo giurisprudenziale. Il workshop ha toccato infine il tema dell’impresa familiare e della continuazioni di stirpe con riferimento alla preservazione e alle modalità di trasmissione delle imprese di famiglia. Focalizzata l’attenzione sulla salvaguardia del patrimonio familiare d’impresa attraverso strumenti quali i Trust, negozi fiduciari, le operazioni di family buy out, declinazione dell’Lbo, i patti parasociali, il private equity, solo per citarne alcuni. E si è parlato del disegno di legge che apporterà delle modifiche al codice civile nella parte relativa ai patti sulle successioni future”. Nello specifico si è fatto riferimento alla possibile introduzione nel nostro sistema normativo al c.d. ‘patto verticale’ che consentirà all’imprenditore disponente di soddisfare in prima persona le ragioni dei futuri eredi.
Convenzioni matrimoniali
Temi questi per nulla secondari se si ha presente il dato secondo cui in Italia circa l’85% del totale delle aziende è a conduzione familiare, rappresentando una fetta vitale della nostra economica nazionale. Si parlerà, infine, di convenzioni matrimoniali, di quale può esserne l’oggetto – di natura anche non patrimoniale - e dei requisiti per la loro validità. In chiusura, il ricorso a strutture di gestione di patrimoni familiari in evoluzione con le situazioni che la formazione di un nucleo familiare genera.

Il Workshop ‘Famiglia e rapporti patrimoniali’ mira ad analizzare tutti gli aspetti di natura economica e non, che ruotano intorno al concetto di Famiglia intesa come sistema di relazioni, e quindi di rapporti giuridici, evidenziando come ogni intervento normativo a riguardo, visto il suo forte impatto di causa-effetto, imponga un’approfondita conoscenza della materia. Pertanto, seguendo questa impostazione, della Famiglia intesa come categoria giuridica occorre conoscerne l’evoluzione storica, culturale e sociale. Si parte quindi dal Codice Civile del 1942, nel quale se ne ritrova un’idea che riprende sostanzialmente l’assetto delineato nel vecchio Codice del 1865, e che si basa di fatto su una realtà gerarchicamente organizzata e fondata sul matrimonio. Tale idea di famiglia è poi confermata dalla nostra Costituzione del ‘48, in cui essa risulta però alleggerita dall’abbandono della struttura gerarchica da un lato, e dall’apertura alla più moderna uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi dall’altro; idea sicuramente più in linea con la trama assiologica che informa tutta la nostra Carta dei valori e che riflette un inequivocabilmente mutato assetto sociale.
Il Workshop prosegue con l’analisi degli orientamenti della giurisprudenza, la quale, nel nostro ordinamento, gioca un ruolo fondamentale non solo nel fornire la giusta chiave di lettura della normativa vigente ma anche nell’intercettare, assai prima del legislatore, le nuove istanze provenienti dalla società, a cui, di solito, solo successivamente seguono gli interventi normativi che vi si adeguano. Si osserverà, pertanto, che se da un lato le pronunce della Corte Costituzionale, laddove hanno riconosciuto la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, lo hanno fatto al fine di garantire i diritti della personalità, dall’altro le prime vere e proprie aperture al concetto di famiglia non più fondata sul matrimonio si riscontrano solo nei primi anni duemila e nelle decisioni della Corte di Cassazione, che per prima ha dunque riconosciuto effetti giuridici alle situazioni soggettive di convivenza, attribuendo loro il crisma della giuridicità.
Lo sguardo sarà poi rivolto al concetto di famiglia secondo il legislatore europeo. In questa sede si osserverà che la funzione della normativa europea sarà quella di supporto a tutta la rete di valori che informa la categoria giuridica di famiglia ma quanto alla disciplina sostanziale del rapporto si ricorre di fatto al rinvio alla normativa di ciascun Stato membro. Per tale ragione l’applicazione delle norme comunitarie in materia di famiglia sarà declinata secondo l’impostazione propria di ogni singolo Stato dell’Unione. Nel caso dell’Italia, va da sé che, anche sul piano europeo, la famiglia in senso giuridico risulta essere solo quella fondata sul matrimonio.
È da dire però che se da un lato il diritto comunitario continua a considerare la materia familiare di competenza degli Stati membri, è dal 21 giugno del 2012 che sono state introdotte delle norme europee in materia di divorzio e separazione personale dei coniugi che finalmente offrono un quadro giuridico chiaro e completo su quale sia la legge nazionale da applicare al divorzio e alla separazione personale quando i coniugi siano di nazionalità diversa. Apertura degna di nota, visto il grande aumento dei matrimoni contratti tra persone appartenenti a nazionalità diverse.
A conclusione del breve excursus normativo sopra delineato sarà messo in evidenza come la famiglia fondata sul matrimonio, per circa un trentennio, sia risultata di fatto essere intoccabile. Si dovrà aspettare, infatti, la riforma del diritto di famiglia del ’75 per assistere ai primi interventi normativi significativi che hanno cominciato a ‘rivoluzionare’ il sistema famiglia. Saranno presi in considerazione poi i più recenti interventi normativi presentati dal nostro legislatore sottoforma di leggi speciali. Si pensi alla Legge Cirinnà con la quale si inizia a riconoscere sul piano normativo un vero e proprio rilievo giuridico alle quelle formazioni familiari definite unioni civili tra persone dello stesso sesso e alle convivenze di fatto.
Dopo aver tracciato il percorso normativo che ha attraversato il concetto di famiglia giuridicamente intesa, disegnandone i contorni, i lavori proseguiranno con l’analisi di quegli aspetti affatto secondari, e  ad essa connessi, che non possono di certo essere tralasciati da un legislatore attento. 
Il riferimento è ai rapporti patrimoniali che necessariamente si instaurano al costituirsi di un nucleo familiare, anche se i suoi valori fondanti avranno ben altra natura. Dunque non solo diritti e doveri di cui saranno titolari i componenti il nucleo familiare ma anche i rapporti patrimoniali che li legano. Si parlerà quindi del principio della solidarietà economica fra i coniugi, del regime legale che governa i rapporti patrimoniali fra coniugi e le uniche forme alternative previste sul piano normativo per regolarne i rapporti economici, quindi: la separazione dei beni, la comunione convenzionale, il fondo patrimoniale, i criteri legali di distribuzione fra i coniugi della ricchezza acquisita dopo il matrimonio, l’assegno di mantenimento a seguito della separazione e quello di divorzio a seguito dello scioglimento del matrimonio. A tal proposito, saranno analizzate tutte le più recenti pronunce della giurisprudenza che hanno stimolato un acceso dibattito negli ultimi anni.
Si tratterà poi l’importante tema della prova della «non indipendenza economica» introdotta dalla giurisprudenza, quello relativo ai criteri legali di distribuzione della ricchezza dopo la costituzione dell’«unione civile» nel caso di separazione, e quello inerente i criteri di distribuzione della ricchezza acquisita dopo la stabile convivenza more uxorio; della quale si dirà che non ha tutela legale bensì solo giurisprudenziale.
Verranno analizzati in tutti i loro aspetti i rapporti familiari che legano i genitori ai figli, i figli ai genitori, e i fratelli e le sorelle a vario titolo (legittimi, naturali, riconosciuti, adottati). Si parlerà di adozione nazionale e internazionale e adozione da parte del c.d. single, sia donna e sia uomo.
Sarà poi trattato l’importante tema dell’impresa familiare e della continuazioni di stirpe con riferimento alla preservazione e alle modalità di trasmissione delle imprese di famiglia incentrando l’attenzione alla salvaguardia del patrimonio familiare d’impresa attraverso strumenti quali i Trust, negozi fiduciari, le operazioni di family buy out, declinazione dell’Lbo, i patti parasociali, il private equity, solo per citarne alcuni. Sarà delineato anche il disegno di legge che apporterà delle modifiche al codice civile nella parte relativa ai patti sulle successioni future. Nello specifico si farà riferimento alla possibile introduzione nel nostro sistema normativo al c.d. ‘patto verticale’ che consentirà all’imprenditore disponente di soddisfare in prima persona le ragioni dei futuri eredi. Temi questi per nulla secondari se si ha presente il dato secondo cui in Italia circa l’85% del totale delle aziende è a conduzione familiare, rappresentando una fetta vitale della nostra economica nazionale.
Si parlerà, infine, di convenzioni matrimoniali, di quale può esserne l’oggetto – di natura anche non patrimoniale - e dei requisiti per la loro validità.
In chiusura, si mostrerà come il ricorso a una struttura di Family Office possa rivelarsi un ottimo supporto per affrontare tutte le diverse situazioni che la formazione di un nucleo familiare genera.

 
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